Art. 5.
(Compiti delle province e dei comuni).

      1. Le province:

          a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo ad esse attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 10 per cento delle risorse attribuite dalla regione. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le province di ricevere i finanziamenti regionali ad esse destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo

 

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dal vivo di cui alla lettera c) in conformità agli indirizzi del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

      2. I comuni:

          a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo comunale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo ad essi attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 5 per cento delle risorse attribuite dalla provincia. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per i comuni di ricevere i finanziamenti provinciali ad essi destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) in conformità agli indirizzi del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

      3. Le province e i comuni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge e, in particolare, dai commi 1 e 2.